Statuto
ART. 1
Costituzione e sede
Per iniziativa dei Signori Silvana Chiaron Casoni ved. Pellicani, Nicola e Ilaria Pellicani viene costituita la Fondazione denominata “Gianni Pellicani”. Sono fondatori unitamente alla famiglia Pellicani il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l'Università IUAV di Venezia, nonchè la Fondazione Venezia. Essa ha sede in Venezia. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione trasferire la sede in altro immobile nel territorio del Comune di Venezia. La Fondazione risponde ai principi della fondazione di partecipazione, in aderenza alla previsione di cui agli artt. 14 e ss. c.c.. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
ART. 2
Scopo della Fondazione
La Fondazione si propone di favorire la crescita culturale, sociale e politica della collettività, nonchè di stimolare la formazione del pensiero politico e l’ evoluzione delle tecniche di gestione della cosa pubblica nell’ambito del territorio nazionale ed internazionale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle questioni relative all’amministrazione della città di Venezia.
ART 3
Attivita’ della fondazione
Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la fondazione potrà: - svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed altre iniziative rispondenti ai suoi scopi, sia elargendo borse di studio e premi destinati a sostenere persone, meritevoli nell’attività di qualificazione e/o approfondimento specialistico delle materie indicate nello scopo sociale; - intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione nelle materie di cui all’art 2 ; - promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi nazionali ed internazionali; - svolgere attività editoriale; - favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti.
ART 4
Attivita’ strumentali
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro: a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
ART 5
Fondatori e partecipanti
Sono fondatori la famiglia Pellicani, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia, l'Università IUAV di Venezia, la Fondazione di Venezia. Alla Fondazione possono partecipare altri enti locali, nonche’ soggetti pubblici e privati.
ART 6
Partecipanti sostenitori ed aderenti
Sono partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per le elargizioni o per l’ attivita’ professionale svolta abbiano dimostrato, a giudizio del consiglio di amministrazione, particolare impegno a favore della Fondazione o si obblighino a corrispondere una quota annuale di sostegno nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Possono aderire alla fondazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, che ne condividano gli scopi e che, previa domanda di ammissione motivata, ven-gano ammessi a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione. All'atto dell'ammissione essi verseranno la quota che verrà annualmente stabilita. La qualita’ di partecipante sostenitore o aderente viene acquisita in sede di valutazione della domanda di partecipazione dal Consiglio di amministrazione.
ART 7
Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi l’esclusione dei partecipanti sostenitori o aderenti ove si ravvisino condotte incompatibili o non aderenti agli scopi della Fondazione.
ART 8
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati nell'atto costitutivo, nonché da beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sempre che il Consiglio di Amministrazione decida di accettarli, mantenendo tuttavia sempre la sua autonomia in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
ART 9
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; - dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti e Aderenti, tranne quelli espressamente destinati al patrimonio; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART 10
Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 Giugno su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART 11
Organi
Sono organi della fondazione: 1) il Presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Segretario; 4) l'Assemblea di partecipazione; 5) il Collegio dei Revisori. Le cariche sono totalmente gratuite.
ART 12
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione della famiglia Pellicani. Il Presidente della fondazione presiede il Consiglio di amministrazione. Il Presidente, tra l'altro: - sovrintende all' attuazione dell' indirizzo generale dell'attività della Fondazione; - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed ha diritto di agire in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione; - cura l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio la proposta di bilancio preventivo e consuntivo ed esercita qualunque potere di iniziativa per il buon funzionamento della Fondazione.
ART 13
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e si compone di nove membri, di cui due designati dalla Famiglia Pellicani, il Sindaco di Venezia o un suo delegato, il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato, il Rettore dell’Università Cà Foscari di Venezia o un suo delegato, il Rettore dell’Università IUAV di Venezia o un suo delegato, il Presidente della Fondazione di Venezia o un suo delegato e due nomi-nati ai sensi dell'Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione attua l' indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l' amministrazione della Fondazione. In particolare: - nomina, ove lo ritenga opportuno, comitati di esperti etc., regolandone l'attività; - approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; - delibera l' accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; - dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e disciplina l’utilizzazione del patrimonio bibliotecario; - ha facoltà di attribuire ogni anno una o più borse di studio destinate a sostenere persone, meritevoli nell’attività di qualificazione e/o approfondimento specialistico delle materie indicate nello scopo sociale; -ha facoltà di nominare un Presidente onorario;- elabora le strategie ed i programmi generali della Fondazione, definisce la politica culturale della Fondazione, suggerisce le modalita’ di divulgazione dell’ attivita’; - delibera, secondo le maggioranze previste dal codice civile, le modifiche statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione. Il Consiglio relazione periodicamente, almeno una volta all’anno, all’assemblea sull’attività svolta e sulla tenuta dei bilanci. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l' anno su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, nonché tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi consiglieri. Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è convocato anche per via fax o telematica dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione contenente data, ora, luogo ed ordine dei lavori. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
ART 14
Segretario
Il Segretario della fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dura in carica tre anni e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente statuto. Il Segretario cura l’ attivita’ di ordinaria amministrazione. Sono altresì di competenza del Segretario: 1) la verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione; 2) la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; 3) la predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo previa delega del Presidente; 4) ogni altra competenza rimessagli dal Consiglio di Amministrazione; Il Segretario risponde del suo operato al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
ART 15
Assemblea di partecipazione
Fanno parte dell'assemblea i fondatori, i sostenitori e gli aderenti a qualsiasi titolo. Il presidente della Fondazione convoca l'assemblea almeno una volta l'anno mediante convocazione scritta, diretta a ciascun socio, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea ha luogo presso la sede della Fondazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; ogni associato non può avere più di tre deleghe. L'assemblea, considerate le attività della Fondazione, propone eventuali iniziative sempre connesse allo scopo sociale; nomina due componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori. L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, da un associato delegato dal Presidente. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. L'Assemblea può operare per gruppi di lavoro tematici, di cui possono essere chiamate a far parte anche persone non aderenti alla Fondazione.
ART 16
Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri iscritti nell'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e dura in carica 3 (tre) anni. Il Collegio è nominato dall'Assemblea di partecipazione.
ART 17
Estinzione della fondazione
La fondazione si estingue nelle ipotesi previste dall'art. 28 e ss cod.civ.
ART 18
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
Venezia Mestre 13 marzo 2007 F.to SILVANA CHIARION CASONI - ILARIA PELLICANI - NICOLA PELLICANI - MASSIMO CACCIARI - DAVIDE ZOGGIA - PIER FRANCESCO GHETTI - CARLO MAGNANI - MASSIMO LANZA - CHIARA SPANIO teste - LAURA ZANARDI teste - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.